Entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata l’assemble
ordinaria, che approva il bilancio e delibera in merito alla
distribuzione dell’utile.
Il codice civile impone di accantonare almeno il 5% dell’utile netto di ogni esercizio alla costituzione e al successivo incremento di una riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.
La riserva legare, se viene diminuita per qualsiasi ragione deve essere reintegrata con nuovi accantonamenti.
In aggiunta alla riserva legale, lo statuto può prevedere la destinazione di un’altra percentuale di utile a una o più riserve statutarie.
La società non può pagare dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti.
Né può procedere alm riparto di utili se si verifica una perdita
parziale del capitale sociale, fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente
Riparto dell’utile in presenza di utili a nuovo

Pagamento di dividendi a soggetti nettisti e lordisti

Pagamento di dividendi ad azionisti qualificati
