Non si possono considerare beni in senso giuridico le cose
inaccessibili (ad esempio, il sole) e le cose che esistono in quantità
illimitata, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell’uomo
e ai metodi nonché alla capacità di quantificazione dell’uomo (es:
l’aria, la luce del sole).
I beni sono “le cose che possono formare oggetto di diritti” (art.810 c.c)
I beni devono presentare tre caratteri essenziali:
• esistere in natura in quantità limitata;
• essere utili, idonei cioè a soddisfare un bisogno;
• essere accessibili, nel senso che sia possibile appropriarsene.
I beni si distinguono in privati e pubblici:
I beni privati sono quelli che appartengono a soggetti
privati, sia persone finiche sia organizazzioni, e sono normalmente
traferibili.
I beni pubblici sono quelli, che per legge sono di proprietà dello Stato oppure di altri enti pubblici.
I
beni privati servono per soddisfare bisogni privati, quelli pubblici
hanno lo scopo di soddisfare interessi di natura generale.
Oltre alla distinzione tra beni privati e pubblici i beni vengono divisi in:
• beni immobili e beni mobbili;
• beni demaniali;
• beni materiali e beni immateriali;
• beni fungibili e beni infugibili.
Beni mobili e beni immobili
Una prima distinzione (rappresentante la Summa Divisio) va posta tra beni mobili e beni immobili e beni mobili registrati:
I beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate ad esso che se spostate modificherebbero la propria natura o utilità;
I beni mobili sono tutti gli altri beni.
In una posizione intermedia tra mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri.
La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella
degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non
dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle
norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa
categoria autoveicoli, navi, aeromobili.
I beni mobili registrati
sono i beni che hanno dei dati di identificazione (come la targa per
le auto). Quello che differenzia tra di loro questi beni è il loro
sistema di circolazione (cioè di trasferimento di proprietà); infatti i
beni immobili e mobili registrati necessitano di atti redatti in
forma scritta per essere trasferiti.
Beni demaniali
Nell’ambito dei beni pubblici alcuni si caratterizzano per essere inalienabili, nel senso che non possono essere venduti a privati perché il loro utilizzo è destinato al vantaggio di tutta la collettività.
Dal giugno 2010 opera il cosiddetto federalismo demaniale:
esso prevede la possibilita di vendere beni appartenenti allo Stato,
agli enti locali, in modo che questi ne dispongano nell’interesse della
collettività e li valorizzino al meglio.
I beni demaniali sono classificabili in beni del demanio necessario e accidentale.
I beni del demanio necessario
appartengono in via esclusiva allo stato e sono: lodo del mare,
spiaggia, porti, fiumi, laghi, opere destinati alla difesa nazionale.
I beni del demanio accidentale
possono di per sé appartenere anche a privati qualora appartengano a un
ente pubblico sono soggetti al regime dell’inalienabilità. Si tratta
delle strade.
Beni materiali e beni immateriali
Sono beni materiali (o corporali) le cose esistenti nel mondo fisico
e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (es. un
cane, un’automobile).
Sono beni immateriali quei beni che non hanno
materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani;
sono beni immateriali ad esempio le invenzioni e le opere
dell’ingegno, gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere
oggetto di negoziazione; è un bene immateriale anche il diritto d’autore su una canzone che hai scritto o sull’invenzione di un’opera. Qui entra in gioco il brevetto di sfruttamento, conosciuto meglio col nome di copyright.
Beni fungibili e beni infungibili
Sono beni fungibili quei beni che possono essere sostituiti
indifferentemente con un altro, per qualità e quantità, in quanto non
interessa avere proprio quel bene specifico (es. se acquisto un libro
intitolato “Le meraviglie del mondo” non mi interessa averne uno in
particolare, ma interessa che sia il libro che ho scelto e che
rispecchi la quantità e la qualità che ho richiesto).
Sono beni
infungibili quei beni unici fra quelli del suo genere per una
caratteristica particolare e che non consente di averne altri simili
(es. un quadro di Picasso, l’originale è unico).